Lavori pubblici: dal 1° luglio 2023 obbligo qualificazione per le stazioni appaltanti
In base al nuovo Codice degli Appalti dal 1° luglio 2023 scatterà per le stazioni appaltanti l’obbligo di qualificazione, con il blocco del rilascio del CIG (codice identificativo gara) per le stazioni appaltanti non qualificate. Per favorire l’organizzazione delle stazioni appaltanti e razionalizzare l’avvio del sistema evitando disservizi, Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione) con comunicato del presidente del 17 maggio 2023 ha ritenuto opportuno consentire la presentazione delle domande di iscrizione all’elenco delle stazioni qualificate e delle centrali di committenza già a partire dal 1° giugno 2023. Gli effetti dell’iscrizione scatteranno, comunque, dal 1° luglio.
Una volta in vigore, l’elenco – si legge nella nota ANAC – sarà aggiornato trimestralmente per permettere il continuo aggiornamento della platea dei soggetti abilitati a svolgere gare d’appalto in proprio o per conto di altre stazioni appaltanti, fermo restando la validità biennale dell’eventuale iscrizione intervenuta.
Come ricordato anche nelle FAQ predisposte dall’ANAC sull’argomento, la qualificazione è necessaria, ai sensi del combinato disposto dell’art. 62, comma 1, e dell’art. 2, comma 1, dell’All. II.4 del d.lgs. n. 36/2023, per gli affidamenti di contratti di lavori di importo superiore a 500 mila euro e di servizi e forniture d’importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, mentre “non è necessaria la qualificazione per l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori”.
Con le risposte ai quesiti 4 e 5 l’Autorità interviene sulla qualificazione con riserva, chiarendo che si applica, a richiesta delle amministrazioni interessate, alle seguenti stazioni appaltanti, comunque denominate:
- unioni di comuni disciplinate dal Titolo II, capo IV del TUEL, comprensive delle Comunità montane, insulari ed arcipelago;
- province;
- città metropolitane,
- comuni capoluogo di provincia;
- regioni;
- Stazioni Uniche Appaltanti (SUA) e Centrali Uniche di Committenza (CUC) costituite dagli enti di cui sopra.
Nella definizione di “Unioni di comuni” rientrano, spiega l’ANAC, “esclusivamente le Unioni di comuni, comprensive delle Comunità montane, insulari ed arcipelago, di cui al Titolo II, capo IV del TUEL e non le altre forme di associazioni, consorzi, accordi e società in house che, se del caso, dovranno dunque procedere con le modalità di qualificazione ordinaria”.
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