Dpcm 22 marzo: 2 situazioni eccezionali
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Per imprese con codice Ateco non contemplato ma funzionali alle attività “essenziali”
Un passo indietro.. Il decreto pubblicato domenica 22 marzo a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri, dispone la sospensione di: «tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’ allegato 1» Il decreto, tuttavia, prevede che le attività produttive sospese possono proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile. Sono poi sempre consentite le attività di produzione, trasporto e consegna di farmaci, tecnologie sanitarie, dispositivi medico-chirurgici e prodotti agroalimentari, così come ogni attività funzionale a fronteggiare l’emergenza. |
..e 2 passi avanti Secondo il Decreto citato (art.1 punto d) restano consentite due tipologie di attività anche se NON comprese nell’allegato 1. Si tratta delle attività:funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato funzionali ad assicurare servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali.Suddette attività sono consentite previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva. Nella comunicazione sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa. |