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Decreto PNRR 4 e Decreto Coesione: come cambia la verifica della congruità della manodopera

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Pubblicata la Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 2024, n. 105, del Decreto-Legge 7 maggio 2024, n. 60 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”; con essa vengono apportate alcune importanti modifiche al c.d. “Decreto PNRR 2024” (convertito con la legge n. 56/2024 ed entrata in vigore lo scorso 30 aprile con la pubblicazione in Gazzetta).

Il Decreto Coesione conferma l’obbligo di procedere con il saldo finale dei lavori edili pubblici e privati solo dopo che il responsabile del progetto (per gli appalti pubblici) e il committente (per i privati), abbia verificato la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva.

Con il nuovo comma 12 si abbassa la soglia per la verifica di congruità nei cantieri privati, che scende da 500mila euro a 70mila euro adeguando il provvedimento con quanto previsto DM n. 143 del 25 giugno 2021 e accogliendo pienamente le richieste avanzate da ANAEPA Confartigianato Edilizia e dal settore dell’edilizia.

Tra le altre novità, il direttore dei lavori tra le figure incaricate delle verifiche di congruità dell’incidenza della manodopera e, in sua assenza, il committente sarà responsabile di acquisire l’attestazione di congruità. Per il direttore dei lavori (o sul committente in sua assenza) inadempiente è prevista la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro, già prevista nel testo originario.

Nel caso degli appalti pubblici, con il Decreto Coesione è eliminata la soglia dei 150.000 euro; rimane inalterata la disposizione che prevede che il versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto

In assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile.

L’esito dell’accertamento della violazione è comunicato all’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), anche ai fini dell’esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi della lett. b), dell’art. 222, comma 3, del D. Lgs. 36/2023.

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