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“Decreto controlli” antincendio DM 1° settembre 2021 – Importanti aggiornamenti

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Di seguito alcuni importanti aggiornamenti in merito al tema del cd “decreto controlli”, ovvero il DM 1° settembre 2021 – criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.

Come noto, il provvedimento in questione introduce un sistema di qualificazione per le persone che
effettuino manutenzione sui presidi antincendio:

  • Estintori
  • Idranti
  • Porte e finestre tagliafuoco
  • Sprinkler
  • IRAI-rivelazione allarme incendio
  • EVAC–evacuazione fumo e calore
  • Impianti ad estinzione gassosa
  • Impianti a schiuma
  • Impianti aerosol
  • Impianti water-mist
  • Impianti a polvere
  • Impianti a riduzione d’ossigeno
  • Impianti a pressione differenziale

L’entrata in vigore del provvedimento, come noto, è stata – da ultimo – prorogata al prossimo 25 settembre 2024.

Da tale data, quindi, sarà obbligatorio per le persone che effettuino attività di manutenzione sui presidi indicati essere “qualificati”, ovvero sia possedere un’attestazione rilasciata dai Vigili del Fuoco.

Si precisa come la stessa prescinda dal possesso dei requisiti di cui al D.M. 37/2008, essendo prevista dal Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro, il decreto legislativo n. 81/2008, articolo 36 e tocchi anche presidi che non rientrano nel campo di applicazione del D.M. 37 (ad esempio: estintori e porte tagliafuoco).

Lo schema originario del provvedimento prevede, come noto, che vi siano tre tipologie di percorso per l’ottenimento della «qualifica di “tecnico manutentore antincendio”» e cioè:

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Per maggiori informazioni: Dr. Pietro Della Ferrera 347 3698217 pietro.dellaferrera@artigiani.sondrio.it 

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