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Ambito di applicazione della disciplina ADR 2023 ai produttori di rifiuti pericolosi: chiarimenti

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In ordine alla definizione del corretto ambito di applicazione della disciplina afferente alla individuazione di un consulente ADR, a partire dal 1° gennaio 2023, per il trasporto di merci pericolose su strada (secondo la Direttiva Europea 2020/1833), il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato il 21 dicembre 2022 una nota esplicativa sui casi di non obbligatorietà della nomina.

La nota chiarisce una situazione dubbia che ha creato confusione tra i piccoli operatori che Confartigianato rappresenta. ADR 2019 (Accordo Europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada) prevede l’estensione dell’obbligo di nomina del Consulente per la Sicurezza dei trasporti anche alle imprese che effettuano spedizioni di merci pericolose su strada, prevedendo però per questi operatori un periodo di deroga che terminerà il 31/12/2022.

Il punto 1.6.1.44 dell’ADR riporta infatti:

“Le imprese che partecipano al trasporto di merci pericolose solo come speditori e che non erano obbligate a designare un consulente in materia di sicurezza sulla base delle disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 2018, devono, in deroga alle disposizioni del 1.8.3.1 applicabili dal 1 gennaio 2019, nominare un consulente per la sicurezza entro il 31 dicembre 2022”.

Le esenzioni previste dal quadro normativo vigente, ovvero l’esenzione parziale per unità di trasporto (1.1.3.6 ADR), l’esenzione totale per disposizioni speciali (3.3 ADR), l’esenzione totale per quantità limitata (3.4 ADR) e l’esenzione totale per quantità esenti (3.5 ADR), sono attualmente applicabili ai soggetti inquadrabili come “trasportatori”, “caricatori”, “scaricatori”, “imballatori” e “riempitori”. Nulla faceva riferimento invece agli “speditori”, che pertanto, a partire dal 01/01/2023 sarebbero stati obbligati a nominare un consulente anche nel caso di una piccola spedizione occasionale di una qualsivoglia merce pericolosa, quale può essere, ad esempio, l’avvio a recupero o smaltimento “una tantum” di un quantitativo minimo di rifiuto pericoloso.

Grazie a una forte azione di Confartigianato e di altre sigle di rappresentanza, è arrivata in tempo utile la nota esplicativa del MIT che chiarisce l’ambito di applicazione delle esclusioni dall’applicazione dell’obbligo di nomina.

In particolare, evidenziamo il seguente passaggio della nota ministeriale:

“Tenuto conto che le attuali esenzioni in Italia sono disciplinate dal decreto ministeriale 4 luglio 2000 e chiarite dalla relativa circolare 14 novembre 2000, n. A26, le stesse esenzioni si applicano agli speditori che si trovano nelle medesime condizioni operative” che di fatto esclude dall’obbligo di nomina di un consulente ADR, le attività di “imballaggio, carico, riempimento o scarico” non direttamente connesse all’attività di trasporto di merci pericolose.

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