Passa al contenuto principale
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
tachigrafo trasporti

Trasporto Merci – Normativa Tachigrafo: Chiarimenti obbligo installazione e utilizzo, a partire dal 1° luglio 2026, su veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 2,5 tonnellate impiegati in operazioni di trasporto di merci internazionali o di cabotaggio

| , ,

Dal 1° luglio 2026 si avrà l’obbligo di dotare di tachigrafo intelligente di seconda generazione (G2V2) i veicoli commerciali leggeri con massa superiore a 2,5 tonnellate che effettuano trasporti internazionali nell’Unione Europea o cabotaggio, inclusi i furgoni che finora non lo avevano tale obbligo.

Le nuove disposizioni introdotte con il Regolamento 1054/2020, modificano ed estendono l’ambito di applicazione del Regolamento (CE) 561/2006 e del Regolamento (UE) 165/2014, introducendo la necessità di pianificare la formazione e l’adeguamento delle politiche aziendali per ottemperare alle nuove regole di sicurezza e concorrenza.

veicoli interessati sono quelli con massa tra 2,5 e 3,5 tonnellate per trasporto internazionale o cabotaggio per conto terzi. Tale estensione riguarda anche i veicoli che svolgono trasporti nazionali “internazionali” (come tratte estere), ed anche i trasporti internazionali in conto proprio, qualora la guida costituisca attività principale del conducente.

Se un veicolo “nazionale” esce dall’UE anche una sola volta, deve rispettare le nuove disposizioni. Vi saranno comunque alcune esenzioni, come nel caso di trasporti occasionali o in attività in cui la guida non è principale o ancora quando il mezzo non viene utilizzato per fini commerciali.

I tachigrafi che dovranno essere obbligatoriamente installati sono denominati Smart Tachograph Version 2, che svolgono molte più funzioni dei propri predecessori. Infatti, oltre al numero di km e agli orari, vengono fornite ulteriori informazioni, quali:

  • posizione: accertata all’inizio del viaggio, ogni 3 ore e poi alla fine;
  • passaggi di frontiera: registrati nella memoria del tachigrafo;
  • monitoraggio carico-scarico: registrato il tempo e il luogo in cui avvengono carico e scarico.

Tali dispositivi consentono altresì dei controlli più efficienti. Gli organi di Polizia Stradale possono consultare a distanza i tachigrafi e riceveranno un set di dati diagnostici, tramite dispositivi denominati DSRC. I tachigrafi in questione garantiscono anche una maggiore sicurezza informatica di nuova generazione, in quanto sono equipaggiati con criptaggio dei dati e sistemi antimanomissione.

Le Società che effettuano attività di commercio internazionale tra paesi UE, pertanto, avranno quindi l’obbligo di installare i nuovi tachigrafi per evitare la sanzione previste dall’articolo 179 del Codice della strada pari a una somma da € 866 a € 3.464, oltre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a tre mesi.

Inoltre, per l’infrazione in esame è prevista altresì la decurtazione di 10 punti CQC, ma poiché i veicoli in questione possono essere guidati anche da autisti titolari della sola patente B, si ritiene che nella fattispecie in esame tale sanzione accessoria non possa trovare applicazione, salvo diverso avviso del Ministero dell’interno che coordina i servizi di polizia stradale.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito le prime indicazioni operative con la circolare n. 0009674 del 16 aprile 2026.
Il Ministero, prudentemente, in via preliminare precisa che i chiarimenti forniti sono resi nelle more dell’emanazione di eventuali delucidazioni e/o disposizioni in materia da parte della Commissione Europea, ovviamente prevalenti sulle indicazioni nazionali, limitatamente ai casi di eventuali passaggi interpretativi difformi.

Nel richiamare l’obbligo di dotazione e di utilizzo della seconda versione di tachigrafo intelligente (G2V2) e della carta del conducente durante l’esecuzione dei trasporti indicati precedente, il Dicastero precisa che in caso di traffico internazionale è ragionevole presumere che il conducente sia sempre tenuto alle registrazioni sin dall’inizio del periodo di lavoro giornaliero del giorno in cui effettua il trasporto internazionale o di cabotaggio osservando altresì il rispetto del riposo settimanale.

Pertanto, se il conducente durante la settimana solare effettua un trasporto internazionale attivando una potenziale settimana lavorativa, rientra nell’ambito applicativo del Regolamento 561/2006 e, quindi, entro 144 ore dall’inserimento della scheda e l’attivazione della registrazione della giornata lavorativa, comunque dovrà effettuare un riposo settimanale regolare o ridotto.
L’estensione non esclude l’obbligo dei conducenti di presentare ogni registrazione fatta durante il giorno in corso e nei 56 giorni precedenti al 1° luglio 2026, trattandosi di una prescrizione relativa al conducente, finalizzata a consentire una verifica puntuale sull’osservanza della normativa sociale, salvo che il conducente non sia mai stato tenuto, prima del 1° luglio 2026, al rispetto delle norme del regolamento (CE) 561/200610.

Ai fini della dimostrazione dei 56 giorni lavorativi, qualora in tale periodo l’autista non abbia mai effettuato un trasporto internazionale nell’ambito del Regolamento 561/2006, si consiglia l’utilizzo dell’attestato delle assenze come previsto dall’ art. 9, comma 4, della legge 144/2008.
I conducenti dei veicoli di massa massima ammissibile, superiore a 2,5 t e fino a 3,5 t, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, che effettuano sia trasporti nazionali sia trasporti internazionali, sono soggetti agli obblighi di cui al regolamento (CE) 561/2006 solo durante l’esecuzione del trasporto internazionale o durante le operazioni di cabotaggio a questi ultimi collegati.

Nelle tratte svolte esclusivamente in ambito nazionale, sia in conto terzi che in conto proprio, non trova applicazione il Regolamento sopra citato. In tali ipotesi, durante l’esecuzione dei trasporti nazionali, la registrazione delle attività del conducente potrà essere effettuata in modo analogo in cui viene impiegato il veicolo in trasporti che, ai sensi dell’art. 3 del regolamento 561/2006, rimangono fuori dal campo di applicazione della norma europea, attivando la funzione “out of scope”.A tale riguardo, il Ministero precisa che nonostante sia opportuno inserire sempre la carta del conducente nel tachigrafo in modo che il conducente possa sempre disporre di idonea documentazione per provare l’attività svolta nei 56 giorni precedenti, la funzione “out of scope” è attivabile, anche senza inserire nell’unità di bordo la carta tachigrafica.Si ricorda che il conducente che alterni periodi di guida con i veicoli in questione in ambito nazionale, e quindi fuori dall’ambito applicativo del Regolamento 561/2006 o in ambito internazionale con l’applicazione delle disposizioni dettate da quest’ ultimo, è tenuto a garantire la continuità delle registrazioni per i 56 giorni precedenti al controllo.
Infine, la circolare in esame ricorda che dal 1° luglio 2026, gli obblighi di organizzazione, formazione, istruzione e controllo, previsti a carico delle imprese, trovano applicazione anche con riferimento ai conducenti
dei veicoli di massa massima ammissibile, superiore a 2,5 t e fino a 3,5 t compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, durante l’esecuzione di operazioni di trasporto internazionale e/o di cabotaggio.

CONTATTI