
Polizze Catastrofali, scatta l’obbligo assicurativo
Come noto lo scorso 27 febbraio 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale (Dm 30 gennaio 2025, n.18, di Mef e Mimit),
che definisce le modalità attuative e operative inerenti l’obbligo, introdotto con la Legge 213/2023, di stipulare polizze assicurative a copertura dei danni direttamente causati da eventi catastrofali naturali.
Tale obbligo decorre dal 31 Marzo 2025 e riguarda le Aziende tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese (ad eccezione quindi di quelle agricole)
con sede legale in Italia o con una stabile organizzazione nel nostro Paese.
Pereventicatastrofalisiintendono:
- alluvione,inondazioneedesondazione;
- sisma;
- frana.
Oggetto dell’assicurazione sono le immobilizzazioni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile,
a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, ossia:
- terreni;
- fabbricato;
- impianti e macchinari
- attrezzature industriali e commerciali.
I limiti di indennizzo previsti dal decreto sono i seguenti:
- la somma assicurata, per la fascia fino a 1 milione di euro di valori assicurati considerando il totale delle ubicazioni;
- il 70% della somma assicurata per la fascia da 1 milionea 30 milioni di euro.
- per la fascia superiore a 30 milioni di euro ovvero per le grandi imprese (oltre 150 milioni di euro di fatturato e 500 dipendenti), la determinazione di massimali o limiti di indennizzo è rimessa alla libera negoziazione tra le parti.
Per somme assicurate sino a 30 milioni di euro, la norma prevede uno scoperto massimo fino al 15% del danno indennizzabile.
Gli indennizzi verranno calcolati come segue:
- Secondo il valore di ricostruzione, per quanto riguarda i fabbricati (intendendosipertalel’importo necessario per laricostruzioneanuovodel fabbricato con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità);
- secondo il costo di rimpiazzo, per quanto riguarda impianti e macchinari e attrezzature industriali e commerciali (valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato);
- in base al costo di ripristino, in relazione ai terreni (valore necessario a sostenereicostideilavoridisgombero,bonificaeripristinodellecaratteristiche meccaniche e topografiche del terreno a una condizione pari a quella precedente all’evento assicurato). Per i terreni la copertura è prestata nella forma a primo rischio assoluto.
Per lepolizze già inessere, l’adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse.
In base alla normativa, dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche,
anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
Howden ha seguito sin dagli inizi il percorso che ha portato all’approvazione del Decreto;
i vostri abituali interlocutori rimangono a vostra completa disposizione per supportarvi nel percorso di adeguamento alle previsioni di Legge.
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Alcune valutazioni:
dopo la lettura del nuovo testo del Decreto, rimangono alcuni dubbi che auspichiamo vengano chiariti nel corso delle prossime settimane e che possono essere così sintetizzati:
- Quali siano le implicazioni a fronte del mancato adeguamento all’obbligo;
- Se il periodo transitorio vale per tutte le polizze che includono una qualunque copertura per dei rischi catastrofali o tutti quelli previsti dal decreto ancorché in forma diversa da quella prevista dal decreto; nel dubbio è consigliabile utilizzareuna copertura conforme alla normativa sin da subito.
- Se la definizione di “Grande Impresa” possa essere estesa ai Gruppi di aziende in modo da valutare l’applicazione delle soglie del decreto a livello consolidato e nondi singola Impresa;
- Chi sia l’obbligato effettivo alla copertura (Proprietario o Utilizzatore anche in casodi bene di proprietà di soggetto non obbligato) e possibilità dell’uno di intervenireper conto dell’altro.
In fine le varie Compagnie attualmente hanno proposte differenti sia come impostazione, che, come tassi, pertanto, stiamo monitorando i vari contratti per verificare quali siano più convenienti nel rapporto costi/garanzie.
Riteniamo quindi consigliabile che gli interessati, nell’ottica della consulenza che forniamo all’Associazione, ci contattino per chiarimenti ed assistenza, in quanto, come spesso accade, le situazioni e le necessità degli Artigiani sono diverse e non è opportuno standardizzare le soluzioni.
Inoltre, gli stimoli che vengono dall’esterno spesso sono valutati superficialmente o addirittura vengono “girate” comunicazioni senza nessun approfondimento o peggio per interesse di chi veicola il messaggio.
Dr. Nicola Osmetti – Howden
Ufficio di Sondrio c/o Palazzina dell’Artigianato Largo dell’Artigianato 1 23100 Sondrio
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