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appalti edilizia confartigianato sondrio

Correttivo Codice Appalti approvato in Consiglio dei ministri

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Approvato in Consiglio dei ministri il 23 dicembre 2024 il cosiddetto “Correttivo” al Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023 numero 36),

introducendo importanti modifiche che rispondono positivamente alle richieste avanzate da Confartigianato.

In attesa della pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale, Confartigianato ritiene che le nuove disposizioni rappresentino un passo verso la valorizzazione delle piccole imprese nell’ambito degli appalti pubblici.

Tra le novità di maggiore interesse, l’art. 2 modifica l’art. 11 del Codice “Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti”, introducendo l’allegato I.01 che sana una criticità evidenziata già all’indomani della pubblicazione del d.lgs. 36/2023,

indicando tra l’altro che “Per gli appalti relativi al settore dell’edilizia, si considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018”, dove il codice F015 indica il CCNL Edilizia Artigianato.

Si evidenzia poi che l’art. 24 modificativo dell’art. 61 del Codice, introduce il concetto di “riserva di appalto” per piccole e medie imprese, storica istanza di ANAEPA-Confartigianato Edilizia: “2-bis. Per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 14,  ad eccezione dei casi di cui all’articolo 48,

comma 2, tenuto conto dell’oggetto e delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e di concessione o possono riservarne l’esecuzione a piccole e medie imprese.

Tale principio è rafforzato anche all’articolo 41 (modificativo dell’articolo 119 del Codice appalti relativo alla disciplina del “Subappalto”), che recita:

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole medie imprese […] gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni

che si intende subappaltare le MPMI per ragioni legate all’oggetto alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento”.

Dalla lettura del testo appare pure positiva l’abrogazione dell’articolo 109 del Codice dei Contratti “Reputazione dell’impresa”, in accoglimento dell’istanza di Confartigianato,

che di fatto riproponeva il “rating d’impresa”, un meccanismo che rischiava di penalizzare le PMI, favorendo invece un sistema più inclusivo e accessibile.

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