Appalti: aggiornamenti giurisprudenziali
In tema di affidamento diretto, il Consiglio di Stato, Sez. Quinta, con la sentenza n. 503 del 15/01/2024 ha ricordato che âla mera procedimentalizzazione dellâaffidamento diretto, mediante lâacquisizione di una pluralitĂ di preventivi e lâindicazione dei criteri per la selezione degli operatori (secondo modalitĂ che corrispondono alle previsioni contenute nelle Linee Guida ANAC n. 4 per gli affidamenti diretti), non trasforma lâaffidamento diretto in una procedura di gara, nĂŠ abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dallâamministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenzeâ;
In tema di clausole sociali, il Consiglio di Stato, Sez. Quinta, con la sentenza n. 807 del 25/01/2024, ha affermato che âdeve consentirsi unâapplicazione elastica e non rigida della clausola sociale di cui allâart. 50 del d. lgs. n. 50 del 2016, per contemperare lâobbligo di mantenimento dei livelli occupazionali del precedente appalto con la libertĂ dâimpresa e con la facoltĂ in essa insita di organizzare il servizio in modo efficiente e coerente con la propria organizzazione produttiva, al fine di realizzare economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella procedura di affidamento dellâappaltoâ.
Detta sentenza ha rilevato come la sopra richiamata interpretazione della clausola sociale sia âconforme ai principi nazionali ed eurounitari in materia di libertĂ di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza. La clausola sociale di assorbimento opera nellâipotesi di cessazione dâappalto e subentro di imprese o societĂ appaltatrici e risponde allâesigenza di assicurare la continuitĂ dellâoccupazione nel caso di discontinuitĂ dellâaffidatario. Lâeffetto della stessa è quello di condizionare la libertĂ economica e i principi dellâeconomia di mercato al fine di perseguire interessi socialmente rilevanti, come il diritto al lavoro. La Costituzione italiana esordisce affermando che âLâItalia è una Repubblica democratica fondata sul lavoroâ (art. 1), cui si accompagnano le disposizioni costituzionali che si occupano di lavoro, fra le quali gli artt. 35 e 36. Dâaltro canto, lâart. 41 Cost., norma base della Costituzione economica, sancisce la libertĂ dellâiniziativa economica privata sia pur condizionandola a che essa non si svolga in contrasto con lâutilitĂ sociale o a danno della sicurezza, della libertĂ o della dignitĂ umana (comma 2). Essa non riserva unâespressa attenzione alla concorrenza, con la conseguenza di renderla un riflesso del riconoscimento della libertĂ di iniziativa economica individuale. Lâesplicita menzione della concorrenza nel testo costituzionale si trova, a seguito della riforma del Titolo V, Parte II, della Costituzione, nellâattribuzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato della âtutela della concorrenzaâ (art. 117 comma 2 lett. e). Ma è attraverso la normativa eurounitaria, che trova ingresso nellâordinamento italiano attraverso lâart. 11 Cost., che la concorrenza ha assunto il rilievo attualmente attribuitole. Nel contesto costituzionale si richiede, al fine di legittimare il modello regolativo delle clausole sociali, lâarmonizzazione e il bilanciamento dei diritti sociali con le libertĂ economiche. GiĂ nella prospettiva costituzionale, nella quale la stessa norma chiave sulla libertĂ economica funzionalizza questâultima allâutilitĂ sociale, la clausola sociale è ritenuta avente una portata elastica, condizionata al giudizio di compatibilitĂ delle scelte organizzative degli operatori economici, cosĂŹ da evitare il sacrificio totale delle esigenze (organizzative) imprenditoriali, che comporterebbe il venir meno del nucleo distintivo dellâattivitĂ imprenditoriale, appunto lâorganizzazione a proprio rischio (e quindi a propria scelta) di mezzi e risorse. Le esigenze di bilanciamento fra diritti costituzionalmente protetti impediscono quindi di attribuire alle prerogative dei lavoratori una valenza assoluta, dovendo essere contemperate con altre esigenze di tutela, pure costituzionalmente garantite. In tale prospettiva la clausola sociale, perseguendo la prioritaria finalitĂ di garantire la continuitĂ dellâoccupazione in favore dei medesimi lavoratori giĂ impiegati dallâimpresa uscente nellâesecuzione dellâappalto, risulta costituzionalmente legittima, quale forma di tutela occupazionale ed espressione del diritto al lavoro (art. 35 Cost.), se si contempera con le prerogative di organizzazione imprenditoriale che costituiscono espressione di quella libertĂ di impresa pure tutelata dallâart. 41 Cost.â.