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Come diventare artigiano

LE CARATTERISTICHE DELL’IMPRESA ARTIGIANA

Chi è l’imprenditore artigiano?  

Colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, o socio, l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo (art. 2 Legge 443/1985).

Forme giuridiche

L’impresa è artigiana se costituita secondo una delle sotto indicate forme giuridiche:

  • Ditta Individuale (iscrizione obbligatoria qualora ricorrano i requisiti di cui agli art. 2 e 3 della L.443/1985);
  • Società cooperativa, a condizione che la maggioranza dei soci svolga lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo (iscrizione obbligatoria qualora ricorrano i requisiti di cui agli art. 2 e 3 della L.443/1985);
  • Società in nome collettivo, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due, svolga lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo (iscrizione obbligatoria qualora ricorrano i requisiti di cui agli art. 2 e 3 della L. 443/1985);
  • Società in accomandita semplice, sempre che tutti i soci accomandatari svolgano la propria opera in maniera personale e prevalente nel processo produttivo e che non siano soci unici di altre società a responsabilità limitata o soci accomandatari di altra società in accomandita semplice (iscrizione obbligatoria qualora ricorrano i requisiti di cui agli art. 2 e 3 della L.443/1985).
  • Società a responsabilità limitata con unico socio sempre che il socio unico svolga la propria opera in maniera personale e prevalente nel processo produttivo e che non sia unico socio di altre società a responsabilità limitata o socio accomandatario di altra società in accomandita semplice (iscrizione obbligatoria qualora ricorrano i requisiti di cui agli art. 2 e 3 della L.443/1985);
  • Società a responsabilità limitata pluripersonale (iscrizione facoltativa qualora ricorrano i requisiti di cui agli art. 2 e 3 della L.43/1985) sempre che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società.

Limiti dimensionali

Ai sensi dell’art. 4, Legge 443/1985, “L’impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d’opera di personale dipendente diretto personalmente dall’imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti dimensionali:

  • Per l’impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
  • Per l’impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
  • Per l’impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura (individuate dal D.P.R. 288/2001): un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
  • Per l’impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti;
  • Per l’impresa di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

Ai fini dei calcoli dei limiti di cui al precedente comma:

Non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della L. 25/1955 e mantenuti in servizio dall’impresa artigiana;

Non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla L.877/1973, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l’impresa artigiana;

Sono computati i familiari dell’imprenditore, ancorché non partecipanti all’impresa familiare di cui all’art. 230 bis c.c. che svolgano lavoro professionale e prevalente nell’ambito dell’impresa artigiana.

Sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell’impresa artigiana;

Non sono computati i portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali;

Non sono computati i dipendenti assenti per servizio di leva o assenti per maternità;

“I lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti (D.L. 276/1984 convertito L.863/1984 art. 3 comma 10).

Sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta;

L’impresa può superare il limite dimensionale previsto dall’art. 4 della L.443 fino ad un massimo del 20% per un periodo non superiore a tre mesi all’anno.

ALBO IMPRESE ARTIGIANE

L’iscrizione nell’Albo Imprese Artigiane è obbligatoria ad esclusione delle srl con pluralità di soci per i quali è facoltativa(Legge quadro per l’Artigianato 443/1985) ed è costitutiva dell’impresa artigiana;

L’iscrizione nell’Albo Imprese Artigiane inoltre:

  • è condizione necessaria per la concessione delle agevolazioni a favore dell’impresa;
  • comporta l’annotazione nella sezione speciale del Registro Imprese della Camera di Commercio;
  • comporta l’iscrizione del titolare dell’impresa, dei familiari coadiuvanti, di tutti i soci che partecipano all’attività negli Elenchi Nominativi degli esercenti attività artigiana. A tale iscrizione consegue l’apertura di una posizione previdenziale Inps dei soggetti sopra indicati: l’iscrizione avviene mediante la trasmissione da parte dell’Ufficio Artigianato di una visura previdenziale all’Inps.

L’iscrizione nell’Albo Imprese Artigiane, su domanda dell’interessato, viene deliberata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato (C.P.A.) previo esame dei requisiti.

La Commissione provinciale per l’Artigianato notifica la decisione all’interessato entro 60 gg. dalla data di presentazione della domanda; la mancata comunicazione entro tale termine vale come accoglimento della domanda stessa (silenzio – assenso).

Chi si iscrive all’Albo Imprese Artigiane  

  • impresa individuale;
  • s.n.c., purchè la maggioranza dei soci – ovvero uno nel caso di due soci – svolga in prevalenza lavoro personale nel processo produttivo;
  • s.a.s., purchè tutti i soci accomandatari svolgano lavoro personale nel processo produttivo, indipendentemente dal numero dei soci accomandanti;
  • s.r.l. unipersonali, purchè il socio svolga in prevalenza lavoro personale nel processo produttivo;
  • s.r.l. con pluralità di soci, purchè la maggioranza dei soci svolga in prevalenza lavoro personale nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società;
  • società cooperative, purchè la maggioranza dei soci svolga in prevalenza lavoro personale nel processo produttivo.

LEGGI DI RIFERIMENTO  

L’impresa artigiana è disciplinata dalla legge 8.8.1985 n. 443 “Legge quadro per l’artigianato che definisce imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare un’attività che abbia per scopo prevalente la produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi.

L’iscrizione all’Albo Imprese Artigiane è obbligatoria, costitutiva e condizione per la concessione delle relative agevolazioni. Solo le imprese iscritte possono adottare denominazioni o insegne in cui ricorrono riferimenti all’artigianato.

L’impresa artigiana può essere costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni e in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell’impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

La legge 20.5.1997 n. 133, che ha modificato l’art. 3 della legge 443/85, ha consentito alle imprese artigiane di costituirsi in società a responsabilità limitata con unico socio (sempreché il socio unico non sia anche unico socio di altra s.r.l. o socio di una s.a.s.) ed in società in accomandita semplice (a condizione che ciascun socio accomandatario non sia unico socio di una s.r.l. o socio di altra s.a.s.). Il socio unico e tutti i soci accomandatari devono svolgere prevalentemente il proprio lavoro personale, anche manuale, ed essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali.

Con la legge 5.3.2001 n. 57 è stata estesa la possibilità di acquisire la qualifica artigiana anche alle imprese costituite in forma di società a responsabilità limitata, purché la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e negli organi deliberanti della società.

Con legge della Regione Lombardia n. 1 del 2 febbraio 2007 il procedimento di iscrizione all’albo delle imprese artigiane, è stato sostituito da una comunicazione del legale rappresentante dell’impresa alla competente commissione provinciale per l’artigianato, presso cui è istituito l’albo. Tale comunicazione attesta il possesso dei requisiti e ne determina l’iscrizione dalla data di presentazione della comunicazione stessa. Le commissioni provinciali dispongono accertamenti e controlli e adottano gli eventuali provvedimenti di cancellazione.

Alla tenuta dell’Albo ed all’accertamento dei requisiti provvede la Commissione Provinciale per l’Artigianato. A detto organismo vanno indirizzate le comunicazioni di iscrizione e le denunce di cancellazione e modificazione, entro il termine di trenta giorni dalla data di inizio/cessazione attività o di variazione. 

Gli elenchi relativi ai titolari artigiani ed ai familiari collaboratori (parenti fino al terzo grado e affini entro il secondo) sono trasmessi dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato all’INPS per l’iscrizione nella Gestione Speciale per l’assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti.

 

ISCRIZIONE CAMERA DI COMMERCIO* 

Le imprese artigiane devono iscriversi presso il registro Imprese della CCIAA competente per provincia, entro 30 gg dalla data di inizio attività se imprese individuali, ed entro 30 gg.

dalla registrazione dell’atto costitutivo se società, chiedendo l’annotazione presso l’Albo delle Imprese Artigiane. L’iscrizione comporta l’annotazione negli elenchi nominativi degli artigiani (nelle società di chi presta l’attività lavorativa) ai fini assistenziali e previdenziali (INPS). Negli elenchi vengono iscritti anche eventuali collaboratori familiari entro il 3° grado e gli affini entro il 2° grado. Per le attività regolamentate è necessario dimostrare il possesso dei requisiti tecnico-professionali.

Per eventuali omissioni o ritardi sono previste sanzioni.

La domanda d’iscrizione è esaminata dalla Commissione Provinciale Artigiana, entro 60 gg e deve dare notizia di un eventuale diniego di iscrizione. Contro la delibera della C.P.A. (Commissione Provinciale Artigianato) è possibile presentare ricorso presso la C.R.A. (Commissione Regionale Artigianato), istituita presso la sede di Confartigianato Lombardia entro 60 gg dalla notifica.

 

INPS*

L’iscrizione  presso l’ufficio assicurativo fa nascere automaticamente l’obbligo del versamento dei contributi previdenziali, che vanno versati in quattro rate annuali.

 

INAIL*

L’imprenditore artigiano è obbligatoriamente assoggettato all’ assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, cui è preposto l’INAIL.

Alla copertura assicurativa sono parimenti  obbligati i soci, i collaboratori, i dipendenti e i familiari collaboratori dell’imprenditore artigiano.

La denuncia di iscrizione deve essere presentata lo stesso giorno d’inizio attività, mentre eventuali variazioni o cessazioni devono comunicarsi entro 30 giorni, così come il verificarsi di eventuali infortuni, entro 24 ore dall’evento.  

L’iscrizione all’INAIL comporta il pagamento  obbligatorio di un premio commisurato al grado di rischio dell’attività.

ADEMPIMENTI FISCALI*

Per iniziare ad esercitare l’attività artigiana l’imprenditore deve, entro 30 giorni comunicarlo all’Agenzia Unica delle Entrate.

Tale comunicazione ha lo scopo, di portare a conoscenza il Fisco della nuova attività e, dall’altra e di far si che il contribuente ottenga la partita I.V.A.

Per ottenere il numero di partita I.V.A., che rappresenta il codice identificativo della ditta, l’imprenditore deve presentare all’Ufficio delle Entrate un apposito modello entro 30 gg. Dalla data di inizio attività.

Il numero di partita I.V.A. che è assegnato al contribuente è unico e definitivo. Eventuali cambiamenti di domicilio fiscale non hanno più alcuna influenza ma vanno comunicati.

NB L’art. 35 del DPR 633/72, così come modificato, rende attualmente possibile presentare i modelli di denuncia di inizio attività e di attribuzione di partita I.V.A. (modelli AA7-AA9) ad un qualsiasi ufficio dell’Amministrazione finanziaria. E’ stato, infatti, soppresso l’obbligo da parte del contribuente di presentarsi all’ufficio competente in virtù del suo domicilio fiscale (es. un residente a Verona può aprire, variare, cessare la propria posizione I.V.A. a Brescia).                                                                                                                                         

*N.B. dal 1° aprile 2010 è entrata in vigore la Comunicazione Unica: chi vuole avviare, modificare o cessare un’attività imprenditoriale può presentare la relativa documentazione al solo Registro delle Imprese presso la Camera di commercio e deve utilizzare obbligatoriamente il canale informatico

leggi tutto ciò che devi sapere sulla Comunicazione Unica in vigore dal 1° aprile 2010

 

 

Contatti  

sig.ra Mariangela Nogheredo   ua.sondrio@artigiani.sondrio.it

Largo dell’Artigianato 1 – 23100 Sondrio

tel. 0342/51.43.43

fax 0342/51.43.16

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