Con una recente comunicazione in materia di convenzioni stipulate con vari Enti bilaterali la Direzione Generale dell’I.N.P.S. ha mutato atteggiamento interpretativo rendendo noto che è ora possibile per le imprese compensare crediti in essere di natura fiscale e/o previdenziale ai fini del versamento dei contributi agli Enti bilaterali.
La Direzione Generale dell’I.N.A.I.L., interpellata dall’E.B.N.A., a sua volta ha confermato che fra le partite compensabili rientrano anche i crediti per premi assicurativi dovuti all’Istituto risultanti dalla “Sezione altri Enti previdenziali ed assicurativi – I.N.A.I.L.”.
E’ stato, altresì, chiarito che in caso di inesistenza dei crediti vantati sui quali sono stati operati indebitamente conguagli, i recuperi contributivi e fiscali verranno operati nei confronti delle imprese e non riguarderanno gli Enti bilaterali.
EBNA (l’Ente Bilaterale Nazionale dell’Artigianato) nella sua recente comunicazione n°233 riepiloga gli adempimenti possibili precisando che :
- le somme aventi causale “EBNA” esposte nella sezione I.N.P.S. del modello F 24, esclusivamente in corrispondenza del campo “importi a debito versati”, non possono, essere utilizzate dagli Enti previdenziali e dall’Agenzia delle Entrate per effettuare compensazioni con altre causali a proprio credito.
- viceversa la causale “EBNA” può essere utilizzata dai datori di lavoro per operare compensazioni con altre causali di natura fiscale e/o previdenziale che determinino un credito a favore delle imprese.
In altre parole, le imprese potranno utilizzare le somme a proprio credito derivanti da altre causali per versare i contributi all’E.B.N.A.
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