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Tag: Assegno unico figli

Assegno unico 2023

L’INPS, con circolare apposita ha comunicato le modalità operative per l’erogazione dell’Assegno Unico per il 2023.

Per Tutti coloro che hanno già presentato una domanda di assegno unico nel 2022 e la stessa non sia stata revocata, rinunciata o respinta, l’INPS erogherà in modo automatico l’assegno per il 2023. 

È del tutto evidente che l’INPS erogherà la prestazione sulla base dei dati posseduti negli archivi; pertanto, qualora vi sia l’interesse ad ottenere un importo collegato ai valori ISEE, sarà necessario presentare una nuova DSU. 

Si ricorda che l’ISEE valido fino al 31 dicembre 2022 è utilizzato per determinare gli importi AUU dei mesi di gennaio e febbraio 2023; inoltre la DSU presentata entro il 30 giugno comporta l’erogazione degli importi a questa collegati sin da marzo.
Qualora vi siano variazioni del nucleo familiare sarà sufficiente intervenire sulla domanda già presentata ed eventualmente presentare una nuova DSU (nascita, decesso, disabilità ecc.).

Sarà invece necessario presentare una nuova domanda per tutti coloro che, pur avendo figli fino a 21 anni, non hanno mai beneficiato dell’assegno unico.

Anche nel caso di nuovi nati nel corso del 2023 dovrà essere presentata una nuova domanda oppure effettuare la variazione del nucleo familiare.

Come l’anno passato la decorrenza della prestazione sarà collocata al mese di marzo 2023 nel caso in cui la domanda sia presentata entro il 30 giugno; in caso contrario la prestazione decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.


Il Patronato INAPA – tel. 0342 514343 Roberta Zironi, Silvia Fiori – resta a disposizione per eventuali chiarimenti

Assegno Unico temporaneo figli 2021 – Circolare integrativa

L’INPS ha emanato la circolare che integra le modalità per ottenere l’Assegno Temporaneo dal 1° Luglio 2021 fino al 31 dicembre 2021.
 
Ne hanno diritto :

– I LAVORATORI AUTONOMI

– I SOGGETTI DISOCCUPATI

– I COLTIVATORI DIRETTI, COLONI , MEZZADRI

– I TITOLARI DI PENSIONE DA LAVORO AUTONOMO

– I LAVORATORI DIPENDENTI CHE NON HANNO UNO O PIU’ REQUISITI PER GODERE DELL’ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE (ANF)
 

Oltre ad avere un ISEE familiare inferiore a 50.000 euro bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti :

– essere cittadino italiano o di uno stato membro dell’Unione Europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o per motivi di lavoro o di ricerca almeno annuale

– essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia (rientrano anche i soggetti incapienti)
– residenza e domicilio con figli a carico sino al compimento del 18° anno di età, inoltre l’INPS ha precisato che il soggetto richiedente deve essere residente e convivente con il minore

– essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi o avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di almeno 2 anni.
 
L’importo dell’assegno unico è variabile e viene determinato in base all’ISEE del nucleo familiare del richiedente e all’età dei figli a carico.
 
Nell’ipotesi di genitori separati legalmente ed effettivamente o divorziati con affido condiviso disposto con provvedimento del giudice l’assegno temporaneo potrà essere accreditato in misura pari al 50% sull’IBAN dell’altro genitore salvo diverso accordo intercorso tra i genitori stessi.
 
Di comune accordo tra loro i genitori separati o divorziati possono optare per il pagamento dell’intero importo dell’assegno spettante, al genitore richiedente che convive con il minore. Tale opzione dovrà essere espressa nel modello di domanda telematica e dovrà essere validata dall’altro genitore.
 
In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione dell’assegno temporaneo dovrà essere presentata un’altra DSU (dichiarazione sostitutiva unica) aggiornata ENTRO DUE mesi dalla data della variazione.
In ogni caso i beneficiari dell’assegno unico avranno tempo fino al 30 settembre per fare richiesta al fine di ricevere anche le mensilità arretrate spettanti dal mese di luglio. Nel caso di invio successivo a tale termine, l’assegno spetterà dalla data di trasmissione della domanda.
 
L’INPS inoltre ha chiarito che chi ha i requisiti per chiedere l’ANF non può optare per l’assegno temporaneo.
 
Ti invitiamo a contattare il Patronato INAPA, per maggiori informazioni e a prenotare l’adesione al servizio “Domanda assegno unico” compilando il format attraverso l’apposito pulsante.
 

Ti invitiamo a contattare il Patronato INAPA – Referenti Roberta Zironi e Fiori Silvia per maggiori informazioni e a prenotare l’adesione al servizio “Domanda assegno unico” compilando il FORMAT

Assegno Unico Figli 2021

L’Assegno unico e universale per i figli a carico è un aiuto economico per le famiglie, che possono ricevere un contributo di circa 250 Euro per ciascun figlio a partire dal settimo mese di gravidanza e fino al 21º anno di età.

La misura partirà il 1° Luglio 2021 fino al 31 dicembre 2021, per una prima fase transitoria, ma solo per disoccupati e lavoratori autonomi con figli minorenni, e che ad oggi NON accedono agli assegni familiari.

L’assegno Unico previsto con la Legge 46/2021 unifica e sostituisce una serie di misure a sostegno delle famiglie, nello specifico sostituirà le seguenti misure che verranno soppresse gradualmente attraverso appositi decreti attuativi:

  • assegno nucleo familiare con almeno 3 figli minori
  • assegno di natalità
  • premio alla nascita
  • fondo sostegno alla natalità
  • detrazioni fiscali previste dall’art. 12/1°c lett c) e 1-bis del DPR 917/1986
  • assegno per il nucleo familiare e assegni familiari


L’importo dell’assegno unico è variabile e viene determinato in base all’ISEE del nucleo familiare del richiedente e all’età dei figli a carico.

L’aiuto economico è concesso in egual misura ai genitori o, in loro assenza, a chi ha la responsabilità genitoriale.

L’agevolazione spetta anche ai genitori separati o divorziati, nel caso di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; in mancanza di accordo il beneficio è assegnato al genitore affidatario, invece, in caso di affidamento congiunto o condiviso, in assenza di accordo, è ripartito equamente tra i genitori.

I requisiti generali, oltre ad avere un ISEE familiare inferiore a 50.000 euro, sono:

  • essere cittadino italiano o di uno stato membro dell’Unione Europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o per motivi di lavoro o di ricerca almeno annuale
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia
  • residenza e domicilio con figli a carico in Italia per tutta la durata del beneficio
  • essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi o avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di almeno 2 anni

L’assegno unico è compatibile con il reddito di cittadinanza.

Al momento non è ancora possibile presentare la richiesta per ottenere l’assegno unico, in quanto siamo in attesa  che l’INPS con propria circolare, indichi le modalità operative.

In ogni caso i beneficiari dell’assegno unico avranno tempo fino al 30 settembre per fare richiesta al fine di ricevere anche le mensilità arretrate spettanti dal mese di luglio. Nel caso di invio successivo a tale termine, l’assegno spetterà dalla data di trasmissione della domanda.

Ti invitiamo a contattare il Patronato INAPA per maggiori informazioni e a prenotare l’adesione al servizio “Domanda assegno unico” compilando il format

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