Sistri-esclusione imprese produttrici di rifiuti con meno di 10 dipendenti

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E’ in vigore, dal primo maggio 2014, il Decreto Ministeriale n. 126 del 24 aprile 2014, nel quale:

– vengono escluse, dall’obbligo di utilizzo del SISTRI, quelle imprese produttrici di rifiuti pericolosi con meno di 10 dipendenti. Per gli Enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi non obbligati al SISTRI, restano fermi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario di identificazione.

CANCELLAZIONE SISTRI

Per gli Enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi non obbligati al SISTRI, e che non vogliono utilizzare su base volontaria questo sistema, è necessario procedere alla cancellazione dal SISTRI, prima del 30.06.2014, onde evitare il pagamento del contributo annuo.

Per l’espletamento della procedura di cancellazione è disponibile, nell’area autenticata, l’applicazione GESTIONE AZIENDA che consente agli Utenti di effettuare tale operazione.

Alla richiesta sarà necessario allegare un’autocertificazione a firma del Legale Rappresentante (formato pdf) e copia del documento di identità (formato pdf).

Qualora siano presenti dei veicoli con Black Box installate, occorrerà recarsi all’Albo per eseguire una Cancellazione dei Veicoli dal Sistri (con emissione di voucher per la disinstallazione delle Black Box) e restituire i dispositivi usb all’Albo, solo successivamente alla cancellazione dei veicoli sarà possibile eseguire la cancellazione dal Sistri.

I dispositivi rilasciati dalla CCIAA andranno inviati, entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione di cancellazione, con raccomandata A/R a: SISTRI – Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma.

Le imprese interessate alla cancellazione dal SISTRI possono contattare gli uffici di Freework Servizi tramite mail (nicoletta.gianatti@freeworkservizi.it oppure monica.deplano@freeworkservizi.it) o telefonicamente – tel 0342 -217646.

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