Novità su detassazione e decontribuzione

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A seguito degli ultimi provvedimenti emanati sintetizziamo le novità in merito alla detassazione ed alla decontribuzione .

Detassazione

In data 22 gennaio 2013 è stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che prevede le modalità di attuazione della detassazione del salario di produttività, definito dal decreto “retribuzione di produttività” decreto pubblicato sulla GU del 29 marzo 2013.

Questo decreto prevede che per il periodo 1° gennaio 2013 fino al 31 dicembre 2013 è possibile assoggettare ad un’imposta sostitutiva, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, pari al 10% le somme erogate a titolo di produttività.

Lo sgravio fiscale è concesso a ciascun lavoratore nel limite di 2.500 euro lordi per il 2013, deve essere dipendente del settore privato e deve essere titolare di un reddito di lavoro dipendente pari o inferiore a 40.000 euro.

Le somme che danno diritto al beneficio sono quelle erogate a seguito di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello territoriale o aziendale e devono possedere una delle seguenti casistiche:

  1. Una prima casistica prevede che le somme devono essere corrisposte con “espresso riferimento “ ad indicatori quantitativi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. In questa casistica rientrano tutti quegli indicatori misurabili esempio andamento fatturato, minori costi di produzione, minore scarto di prodotti.. ecc
  2. Una seconda casistica prevede la possibilità di accedere allo sgravio fiscale di tutte quelle somme erogate in esecuzione di maggiore flessibilità aziendale, attraverso l’attivazione di almeno una misura in almeno 3 delle aree d’intervento di seguito indicate :
    1. ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione con modelli flessibili;
    2. introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie mediante una programmazione anche non continuativa, per le feri eccedenti le due settimane;
    3. adozione di misure volte a rendere compatibile l’impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori;
    4. attivazione d’interventi di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze, anche funzionali a processi di innovazione tecnologica.

Gli accordi sottoscritti a livello territoriale o aziendale devono essere depositati presso la DTL entro 30 gg dalla loro sottoscrizione.

Vista la diversità rispetto agli anni precedenti dell’applicazione della detassazione, è intervenuta  con una circolare anche il Ministero del Lavoro n°15/2013.

Nella circolare il Ministro entra nel merito del concetto di “retribuzione di produttività” ed elenca in modo esemplificativo alcune casistiche che possono rientrare nelle due distinte ipotesi alternative, previste dal Decreto e riconferma che gli accordi devono essere depositati in DTL.

Decontribuzione

In data 4 aprile 2013 è stato pubblicato sulla GU n°79 il Decreto Ministeriale 27 dicembre 2013, relativo agli sgravi contributivi di secondo livello per l’anno 2012.

Il Decreto conferma le risorse per il 2012 e precisa che :

–          a partire dal 1° gennaio 2012 è previsto uno sgravio contributivo sulle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello

–          è pari al 2,25% della retribuzione contrattuale percepita a tale titolo

–          per poter beneficiare dello sgravio contributivo i contratti devono :

  • essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati alla DTL entro 30 gg dalla data di entrata in vigore del decreto
  • prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili d’impresa o ad ogni altro elemento rilevante per la competitività aziendale. Sono ammessi criteri legati all’andamento delle imprese del settore sul territorio

e le imprese devono:

  • avere il DURC
  • aver  rispettato integralmente gli accordi e contratti collettivi nazionali nonche’  quelli regionali, territoriali o aziendali (Legge 296/2006 art1/1175°comma)

L’ufficio sindacale resta a disposizione per eventuali ulteriori informazioni.

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