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Modulo di controllo assenze: non è più sanzionabile

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Novità positiva per gli autotrasportatori in conto proprio e per conto terzi sono state introdotte dal Ministero dell’Interno: non più obbligatorio il modulo di controllo assenze del conducente e quindi non possono essere comminate sanzioni per la mancata esibizione del modulo di controllo delle assenze dei conducenti che guidano veicoli muniti di tachigrafo.

autotrasporto_camionResta ferma la facoltà dell’impresa di trasporto di compilare il modulo, da esibire in sede di controllo, in un’ottica di collaborazione. La Direzione Centrale per la Polizia Stradale del Ministero dell’Interno (circolare Prot. 300/A/5933 / 16/111/20/3 del 1.9.2016) ha quindi fornito precise istruzioni ai propri operatori, affinché non vengano più sanzionate le violazioni legate al modello di controllo delle assenze del conducente, previste dall’articolo 9, commi 4 e 5 del Decreto Legislativo n.144/2008. (sanzione pecuniaria da un minimo di 155 € ad un massimo di 621 €), nei confronti:

  • del conducente, in caso di assenza a bordo del veicolo, incompletezza o alterazione di questo modello
  • dell’impresa, che non conservi il modello per un anno dalla scadenza del periodo di riferimento

In questo modo, il Ministero ha eliminato tutti i dubbi residui sul punto. In una prospettiva di collaborazione con le forze di Polizia, le imprese possono comunque scegliere di continuare ad avvalersi del modello per motivare le assenze del conducente nel periodo oggetto di controllo su strada (ricordiamo: giornata in corso e 28 giorni precedenti), fermo restando che la mancanza a bordo (o nei locali dell’azienda) non verrà più sanzionata.

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