Mercato del Lavoro, Legge di stabilità: principali modifiche
Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 – Legge di stabilità .In estrema sintesi riportiamo alcune delle modifiche della legge di stabilità in merito al mercato del lavoro.
Contributo di licenziamento a finanziamento dell’ASPI
La Legge di Stabilità 2013 sostituisce il comma
31, articolo 2, L.n. 92/2012 relativo all’introduzione del c.d. “contributo di licenziamento”.
Nella vecchia formulazione era stabilita una contribuzione, a carico del datore di lavoro (da versarsi al momento della cessazione del rapporto a tempo indeterminato), in caso di interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute a decorrere dal 1° gennaio 2013, per cause diverse dalle dimissioni, pari:
• al 50% dell’indennità iniziale ASPI (mensile);
• per ogni 12 mensilità di anzianità aziendale nell’ultimo triennio.
Nella nuova formulazione è stabilito che:
“31. Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’Aspi, intervenuti a decorrere dal 1°gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di Aspi per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell’anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30”.
La nuova formulazione permette di non assoggettare al contributo di licenziamento le interruzioni del rapporto di lavoro a seguito di decesso.
Per quanto attiene alla misura, la nuova formulazione fissa il contributo (a carico del datore di lavoro) in:
• una somma pari al 41% del massimale mensile di ASpI;
• per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.
Nel computo dell’anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità e i periodi di lavoro a termine nel caso di contratto a tempo indeterminato stipulato entro il termine di sei mesi dalla cessazione di un precedente contratto a termine.
Fondi di Solidarietà bilaterali
La Legge di Stabilità 2013 posticipa al 17 luglio 2013, il termine (inizialmente fissato al 17 gennaio 2013) entro il quale le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono stipulare accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale.
Inoltre stabilisce che i Fondi di solidarietà devono assicurare, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di CIG/CIGS, la prestazione di un assegno ordinario di importo almeno pari all’integrazione salariale, la cui durata massima sia non inferiore ad un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, e comunque non superiore alle durate massime previste per l’integrazione salariale ordinaria dall’articolo 6, commi 1, 3 e 4 della Legge n. 164/1975, anche con riferimento ai limiti all’utilizzo in via continuativa dell’istituto dell’integrazione salariale.
Infine prevede che i Fondi in esame possano erogare, tra l’altro, prestazioni integrative,
in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni pubbliche previste in caso di cessazione dal rapporto di lavoro ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, in relazione alle integrazioni salariali.
Congedo parentale ad ore
La legge di Stabilità conferma l’utilizzo ad ore del congedo parentale di cui all’articolo 32 del TU sulla maternità e paternità (D.Lgs n. 151/2001).
A riguardo, si ricorda che dovrà essere la
contrattazione collettiva di riferimento a stabilire:
- le modalità di fruizione ad ore del congedo,
- i criteri di calcolo della quota oraria, nonché
- la quantificazione del monte ore corrispondente ad una singola giornata lavorativa.
Ammortizzatori per i settori non coperti dalla CIG
Con riferimento alle disposizioni urgenti relative agli ammortizzatori per i settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni e dei decreti adottati la loro scadenza è prorogata dal 31 dicembre 2012 al 30 giugno 2013.
Detassazione 2013/2015
La legge di Stabilità stanzia i fondi per l’applicazione della detassazione per gli anni dal 2013 al 2015, però tale norma non basta a renderle immediatamente applicabili
Infatti, al fine dell’applicazione di tali meccanismi per il periodo d’imposta 2013, è necessario un ulteriore provvedimento del Governo, da emanarsi entro il 15 gennaio 2013.
Sarà poi necessario, un ulteriore provvedimento, da emanarsi entro il 15 gennaio 2014, per poter rendere applicabile la detassazione per gli anni 2014 e 2015.
Lavoro Intermittente
Si precisa che nel Decreto di sviluppo bis (L. n. 221 del 17/12/2012), in merito al lavoro intermittente, viene abroga la possibilità di comunicare via fax la chiamata di un lavoratore intermittente.