In occasione della seduta dello scorso 1 agosto, il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato alcune modifiche alla norma “recupero dei vani e locali seminterrati esistenti”, recependo le osservazioni emerse dal confronto con gli attori economici tra cui Confartigianato Lombardia.
In sintesi le novità introdotte:
Art. 1, comma 4: in merito alle opere di recupero dei vani e locali seminterrati la cui altezza interna non può essere inferiore a 2,40 metri, si è precisato che qualora i locali presentino altezze interne irregolari, si considera l’altezza media, calcolata dividendo il volume della parte del vano seminterrato la cui altezza superi metri 1,50 per la superficie relativa
Art.2, comma 4: per gli interventi di recupero fino a 100 mq di superficie lorda, anche nei casi di cambio di destinazione d’uso, si è prevista l’esclusione del reperimento di aree per servizi e attrezzature pubblici e di interesse pubblico o generale e la monetizzazione:
Art. 3: in merito ai requisiti tecnici degli interventi è posta maggiore attenzione alla salubrità prevedendo che:
1) Qualora il recupero dei locali seminterrati comporti la creazione di autonome unità ad uso abitativo, i Comuni devono trasmettere alle Agenzia di tutela della salute (ATS) territorialmente competenti copia della segnalazione certificata presentata ai sensi dell’articolo 24 del TU edilizia (Comma 3);
2) Le pareti interrate dovranno essere protette mediante intercapedini areate con altre soluzioni tecniche della stessa efficacia (comma 4);
3) Dovrà essere garantita la presenza di idoneo vespaio areato su tutta la superficie dei locali o altra soluzione tecnica della stessa efficacia (comma5);
4) Per il recupero ad uso abitativo inteso, come estensione di un’unità residenziale esistente e solo per locali accessori o di servizio è sempre ammesso il ricorso ad aeroilluminazione totalmente artificiale, purché l la parte recuperata non superi il 50% della superficie utile complessiva dell’unità (comma 6);
5) Per il recupero ad uso abitativo inteso, come creazione di unità autonome, il raggiungimento degli indici di aeroilluminazione con impianti tecnologici non potrà superare il 50% rispetto a quanto previsto dai regolamenti locali (comma 7);
6) Per il recupero ad uso abitativo, per il calcolo dei rapporti aeroilliminanti la distanza tra le luci del locale e il fabbricato prospicente dovrà essere almeno metri 2,5.
Art. 4, comma 1: in merito alla possibilità dei Comuni di disporre esclusioni di parti del territorio dall’applicazione della presente legge, il termine ultimo, inizialmente fissato in 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, è stato prorogato al 31 ottobre 2017.
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