Le Linee Guida per la vigilanza sulla produzione e commercializzazione dei cosmetici

Vi segnaliamo che  sono state pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia le “Linee Guida” per la vigilanza sulla produzione e commercializzazione dei cosmetici in Lombardia.

Le Linee Guida evidenziano i principali obblighi a carico delle imprese di cosmesi, disciplinati dalla legge n. 713/1986 e dalle successive integrazioni, che sono:

  • dichiarazioni di inizio attività, di variazioni o di fine attività (da comunicare entro 60 giorni): devono essere trasmesse al Ministero della Salute e alla ASL di competenza territoriale;
  • certificato per l’esportazione dei prodotti al di fuori dell’Unione europea: la richiesta deve essere inviata unitamente ad una marca da bollo al Ministero della Salute;
  • documentazione relativa alle sostanze contenute nei prodotti: deve essere conservata per un periodo di tre anni unitamente alle indicazioni ed istruzioni delle relative confezioni;
  • nel caso di prodotto cosmetico importato da paesi non appartenenti all’Unione Europea: è necessario tenere a disposizione del Ministero della Salute le informazioni relative alla formula qualitativa e quantitativa dei singoli prodotti; specifiche fisico-chimiche e microbiologiche delle materie prime e del prodotto finito; metodo di fabbricazione; dati relativi alle prove degli effetti attribuiti al prodotto cosmetico.

Le “Linee Guida” precisano inoltre che in base al Regolamento REACH, nessuna sostanza chimica può essere fabbricata e/o importata nell’UE in quantitativi uguali o superiori a 1 tonnellata/anno se non è stata registrata presso l’Agenzia Europea della Chimica.

Scarica il testo completo delle “Linee Guida” (PDF 626KB).

Per maggiori informazioni Vi invitiamo a contattare l’Ufficio Categorie, Dott.ssa Carla Paganella o Dott.ssa Michela Pirlo (tel. 0342/514343).

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