Dispensa esami idoneità nell’autotrasporto: domanda entro il 3 giugno 2012 – Iscrizione al Registro Elettronico Nazionale: Scadenza del 4 dicembre 2012 (veicoli superiori a 3,5 tonnellate)
Nell’ultimo semestre sono stati emanati nuovi provvedimenti contenti importanti norme riguardanti il settore dell’autotrasporto. Riportiamo qui di seguito alcune delle principali novità.
Sulla Gazzetta Ufficiale numero 99 del 28 aprile 2012 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dei Trasporti che in applicazione del regolamento comunitario 1071/2009 per l’accesso alla professione di autotrasportatore dispone che la domanda per il rilascio dell’attestato in esenzione da esame deve essere presentata entro il 3 giugno 2012 allegando una dichiarazione sostitutiva di certificazione e l’atto di notorietà, indicando il periodo di esercizio, la qualifica rivestita e i dati dell’azienda.
Il decreto dispensa dagli esami d’idoneità professionale coloro che dimostrano di avere diretto in modo continuativo, in Italia o nei Paesi dell’Unione Europea (UE), un’impresa di autotrasporto nei dieci anni precedenti al 4 dicembre 2009 e che sono ancora in attività al 10 febbraio 2012. Tale dispensa vale per chi ha ricoperto mansioni direzionali e rivestito una delle seguenti qualifiche in un’impresa di autotrasporto conto terzi con sede in Italia o in uno stato dell’UE:
Amministratore unico, ovvero membro del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto del punto seguente, per ogni altro tipo di ente.
Socio illimitatamente responsabile per le società di persone.
Titolare dell’impresa individuale o collaboratore dell’impresa familiare.
Persona, legata da rapporto di lavoro subordinato, alla quale le relative attribuzioni sono state espressamente conferite.
La Direzione Generale del Trasporto stradale, con propria circolare datata 30 aprile 2012, resa pubblica in data 3 maggio, ha fornito una prima serie di chiarimenti relativi alle disposizioni per l’accesso alla professione di autotrasportatore ed in particolare ha precisato le scadenze che sono diversificate in base alla portata dei veicoli.
La novità più importante chiarita dalla circolare riguarda le imprese di trasporto, che già esercitano e che hanno già dimostrato i requisiti di onorabilità, idoneità finanziaria e professionale, con veicoli superiori 3,5 ton, le quali hanno l’obbligo di presentare la documentazione al Registro Elettronico Nazionale presso l’ufficio della Motorizzazione dove hanno la sede principale, entro la data del 4 dicembre 2012. Inoltre –la circolare precisa – “l’idoneità finanziaria dimostrata negli anni scorsi in base alle precedenti disposizioni continua ad avere valore”.
Per le imprese che esercitano l’attività di autotrasporto esclusivamente con veicoli di massa complessiva fino a 3,5 ton, i termini per la dimostrazione dei requisiti sono stati posticipati al 7 aprile 2013.
In particolare entro tali date deve essere presentata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà indicante la sede dell’impresa (stabilimento), dove sono conservati i documenti obbligatori (fiscali, contabili, per la gestione del personale, ecc.) e i dati dell’officina o delle officine meccaniche designate.
Dal 4 dicembre 2011 con l’entrata in vigore del Nuovo Regolamento comunitario n.1071/2009 in materia di accesso alla professione di autotrasportatore è stato istituito il Registro Elettronico delle imprese. Trattasi di un registro anagrafico di tutte le imprese esercenti l’autotrasporto nel quale vengono evidenziate anche le violazioni commesse in materia di tempi di guida e di riposo.
In Italia il Registro Elettronico si sovrappone all’Albo degli autotrasportatori comportando per le imprese una doppia iscrizione:
Imprese che non hanno ancora presentato la capacità finanziaria e/o professionale.
Si precisa infine che le imprese, già iscritte all’Albo, che non hanno ancora documentato i requisiti dell’idoneità finanziaria e/o professionale, (imprese esonerate all’atto della propria iscrizione all’Albo) devono provvedere a regolarizzare la propria posizione entro il 4 giugno 2012.
Si evidenzia che per dimostrazione della capacità professionale è possibile usufruire delle disposizioni riportate nella prima parte della circolare, in questo caso è sufficiente presentare copia della domanda di conseguimento dell’attestato.
Le imprese che non procederanno alla dimostrazione dei requisiti entro i termini indicati verranno cancellate d’ufficio dall’Albo e dal Registro Elettronico e di conseguenza non potranno esercitare l’attività di autotrasporto.
Scarica i moduli per la domanda di dispensa dall’esame professionale:
Allegato A_dichiarazione requisito di stabilimento , Allegato A_domanda di dispense esame , Allegato B_dichiarazione sostitutiva certificazione e atto notorietà
Ogni ulteriore informazione può essere richiesta all’ufficio categorie dell’Unione Signor Dell’Acqua Tel 0342 514343.
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