Decreto controllo e manutenzione impianti termici: chiarimenti
La recente diffusione di uno schema di decreto, approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 febbraio scorso, riguardante il controllo e la manutenzione degli impianti termici, e la successiva pubblicazione di alcuni articoli sulla stampa nazionale e locale ha prodotto grande confusione fra i proprietari degli impianti stessi e fra i consumatori.
In particolare la diffusione di notizie – avallate anche da talune associazioni di consumatori – hanno determinato un disorientamento relativamente alla periodicità con la quale vanno effettuate le operazioni di manutenzione e di verifica delle analisi della combustione.
In primo luogo occorre ribadire che il decreto, per quanto licenziato dal Consiglio dei Ministri non ha concluso l’iter legislativo e non è pertanto in vigore.
In secondo luogo segnaliamo che la Direzione Generale della Regione Lombardia interpellata dalle associazioni di categoria del settore termico, ha ribadito che le disposizioni del nuovo provvedimento in ogni caso si applicheranno solo nelle Regioni (e Province autonome) in cui non siano già state adottati provvedimenti di applicazione della Direttiva Europea 2002/91/CE.
Allo stato attuale quindi la periodicità risulta essere la seguente:
Il responsabile dell’impianto deve far eseguite le operazioni di controllo e manutenzione secondo i seguenti criteri, salvo indicazioni più restrittive dichiarate in forma scritta su idoneo manuale di uso e manutenzione rilasciato dal costruttore/fabbricante:
Potenza in kW | Combustibile gassoso | Combustibile liquido | Combustibile solido |
< 35 | Ogni due anni manutenzione e prova fumi | Ogni anno manutenzione e prova fumi | Ogni anno manutenzione |
35 – 115,9 | Ogni anno manutenzione e prova fumi | Ogni anno manutenzione e prova fumi | Ogni anno manutenzione |
116 – 350 | Ogni anno manutenzione e prova fumi | Ogni anno manutenzione e 2 prove fumi | Ogni anno manutenzione |
> 350 | Ogni anno manutenzione e 2 prove fumi | Ogni anno manutenzione e 2 prove fumi | Ogni anno manutenzione |
Tali obblighi sono riportati anche sul sito dell’ente locale preposto (per la provincia di Sondrio è l’Amministrazione Provinciale.)
Con l’occasione vale la pena sottolineare che effettuando la manutenzione ogni 4 anni non si può migliorare la sicurezza e l’efficienza energetica e come l’informazione data agli utenti dagli operatori sia sempre stata corretta attenendosi a quanto previsto dalla normativa regionale e dalle disposizioni provinciali.