Dal 17 settembre passa al 21% l’aliquota IVA ordinaria
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2011 della legge diconversione n.148 del 14/09/11 del D.L. n.138/11 entra in vigore dal 17 settembre la disposizione che aumenta dal 20% al 21% la misura dell’aliquota Iva ordinaria; rimangono,invece, inalterate le aliquote ridotte del 4% e del 10%.
Il passaggio dell’aliquota Iva al 21%La nuova aliquota del 21% dovrà essere applicata in relazione alle operazioni “effettuate” apartire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, quindi, alle operazioni effettuate a partire dal 17 settembre 2011.
Per individuare correttamente il momento di effettuazione delle operazioni occorre fareriferimento alle disposizioni contenute nell’art.6 del DPR n.633/72, sia per quanto riguarda lecessioni di beni che le prestazioni di servizi:
Le cessioni di beni
Le cessioni di beni si considerano effettuate:
- nel momento del rogito se riguardano beni immobili;
- nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili.
Le fatture “differite”
Si tratta della possibilità per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti dadocumento di trasporto (DDT) di emettere un’unica fattura per tutte le cessioni avvenute in un datomese, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni. Tale fattura, però dovrà concorrere comunque alla liquidazione riferita al momento di effettuazione delleoperazioni.
In questo caso il momento di effettuazione dell’operazione resta ancorato alle regolegenerali (consegna o spedizione del bene) e quindi, per verificare l’aliquota Iva applicabile ènecessario rifarsi a tale momento.
In concreto, in relazione alle cessioni avvenute nel mese di settembre 2011 fino al giornoprecedente la data del 17 settembre, la fattura emessa entro il 15 ottobre 2011 dovrà prevederel’aliquota del 20%, mentre al 21% andranno assoggettate le cessioni avvenute dal 17 settembre.
Le prestazioni di servizi
Il citato articolo 6 del DPR 633/72 prevede che le prestazioni di servizi si consideranoeffettuate all’atto del pagamento del corrispettivo.
Regole comuni valide sia per le cessioni di beni che per le prestazioni di servizi
Se prima del verificarsi degli eventi indicati nei precedenti paragrafi (rogito, consegna,pagamento) viene:
- emessa fattura
o
- pagato in tutto o in parte il corrispettivo (caso tipico, gli acconti)
l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data dellafattura o a quella del pagamento.
Le note di variazione
Le note di variazione emesse dopo la data del 17 settembre 2011 devono riportare laprecedente aliquota ordinaria del 20% se la fattura, oggetto di rettifica, relativa all’operazione originaria, è stata emessa prima della entrata in vigore della modifica.
Le operazioni ad esigibilità differita
Per le cessioni di beni o prestazioni di servizi rese a determinati soggetti (Stato, Regione,Comuni, Provincie…) per le quali l’esigibilità dell’imposta viene “rinviata” al momento del pagamento del corrispettivo l’incremento al 21% non si applica qualora, al giorno precedente la data di entrata in vigore dell’incremento (17 settembre 2011), sia stata emessa e registrata la fattura, ancorché a tale giorno il corrispettivo non sia ancora stato pagato.
Le parcelle ‘‘pro-forma” emesse dai professionisti
Le parcelle pro – forma rilasciate fino al giorno 16 settembre 2011 e recanti indicazionedell’aliquota al 20%, se incassate a partire dal 17 settembre 2011 il professionista dovràprocedere alla emissione della fattura definitiva indicando la nuova aliquota del 21%.