La Riforma Fornero ha previsto, a sostegno dell’ASPI, che a partire dal 1° gennaio 2013, nel caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, è dovuto da parte delle aziende un contributo per il finanziamento dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego ASpI.
La recente circolare INPS n. 44/2013 ha fornito chiarimenti sui criteri di determinazione e sulle modalità di versamento del contributo.
Uno dei principi cardine precisa che i datori di lavoro saranno tenuti all’assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto alla nuova indennità, a prescindere dall’effettiva percezione della stessa.
L’INPS chiarisce che sono escluse dall’obbligo di contribuzione le cessazioni del rapporto di lavoro a seguito di:
La Riforma ha previsto uno specifico esonero dal versamento del contributo, per il periodo 2013 – 2015, per:
La circolare INPS entra nel merito delle modalità operative di pagamento precisando che a seguito della normativa, il contributo che le aziende devono pagare è fissato nella misura del 41% del massimale mensile ASpI.
Per l’anno 2013 il massimale è di € 1.180,00, perciò a decorrere dal 1° gennaio 2013, per le interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato è dovuto un contributo, a carico azienda, pari € 483,80 (€ 1.180 x 41%), per ogni 12 mesi di anzianità aziendale del lavoratore negli ultimi 3 anni (36 mesi).
Per esempio per i lavoratori che hanno 36 mesi di anzianità aziendale, l’importo massimo da versare è quindi, € 1.451,00 (€ 483,80 X 3).
Il contributo va versato in unica soluzione ed è comunque dovuto nella stessa misura, sia che il contratto sia a tempo pieno o part-time.
In caso di rapporti di lavoro inferiori rispettivamente ai 12, 24, o 36 mesi, il contributo va rideterminato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro (si considera mese intero quello lavorato per almeno 15 giorni di calendario).
Nell’anzianità aziendale si devono includere:
La circolare INPS è chiara nell’indicare che il contributo va versato con l’F24 con i normali contributi mensili.
Precisa inoltre i termini di versamento:
Stante la valenza “contributiva” assegnata alle somme dovute in relazione alle interruzioni dei rapporti di lavoro, il relativo versamento soggiace all’ordinaria disciplina sanzionatoria prevista in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria a carico del datore di lavoro.
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