Acconto IVA 2010
Entro il prossimo 27 dicembre va effettuato il versamento dell’acconto IVA; la somma è dovuta a titolo di acconto:
- del versamento relativo al mese di dicembre, per i contribuenti mensili;
- del versamento da effettuare in sede di dichiarazione annuale, per i contribuenti trimestrali;
- del versamento dovuto per il quarto trimestre, per i contribuenti trimestrali di cui all’art. 74, D.P.R. n. 633/1972 (ad esempio autotrasportatori).
Quanto versato in acconto sarà poi detratto da quanto dovuto dai contribuenti nel mese di gennaio (per i mensili)/marzo (per i trimestrali). Il versamento deve essere effettuato, senza applicare alcuna maggiorazione a titolo di interessi, mediante Mod. F24, utilizzando i seguenti codici tributo:
– 6013: contribuenti mensili;
– 6035: contribuenti trimestrali.
Il versamento può essere effettuato mediante compensazione, ma non può essere rateizzato. L’acconto non deve essere versato se inferiore ad euro 103,29 e sono esonerati dal versamento dell’acconto i soggetti:
1) che hanno iniziato l’attività nell’anno in corso;
2) cessati prima del 30 novembre (mensili) o del 30 settembre (trimestrali);
3) a credito nell’ultimo periodo (mese o trimestre) dell’anno precedente;
4) ai quali, applicando il metodo “analitico”, dalla liquidazione dell’imposta al 20 dicembre risulta un credito;
5) che applicano il regime delle nuove iniziative produttive (art.13 L. n.388/2000);
6) nel regime dei “minimi”;
7) che presumono di chiudere l’anno in corso a credito, ovvero con un debito non superiore a euro 116,72, e cioè coloro che avrebbero dovuto versare meno di euro 103,29.
Per la determinazione dell’acconto, può essere utilizzato, alternativamente, uno dei seguenti tre metodi: storico, previsionale, o analitico.
METODO STORICO | Con questo metodo l’acconto è pari all’88% del versamento effettuato nell’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente e, per i contribuenti trimestrali “speciali” (autotrasportatori, distributori di carburante…) il riferimento è al 4° trimestre dell’anno precedente (ottobre/novembre/dicembre 2009). La base di commisurazione per il calcolo dell’acconto è l’Iva dovuta al lordo dell’acconto eventualmente versato nel mese di dicembre 2009.
Se, a seguito della variazione del volume d’affari, la cadenza dei versamenti Iva 2010 è cambiata rispetto a quella adottata nel 2009, passando da mensile a trimestrale o viceversa, nel calcolo dell’acconto con il metodo storico occorre considerare quanto segue: – contribuente mensile nel 2009 e trimestrale nel 2010: l’acconto è commisurato alla somma dell’Iva versata (compreso l’acconto) per gli ultimi tre mesi del 2009, al netto dell’eventuale eccedenza detraibile risultante dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2009; l’ammontare dell’acconto dovuto è pari all’88% della somma sopra determinata. – contribuente trimestrale nel 2009 e mensile nel 2010: in questo caso l’acconto va commisurato ad un terzo dell’Iva versata (a saldo e in acconto) per il quarto trimestre del 2009; nel caso in cui nell’anno precedente si sia versato un acconto superiore al dovuto, ottenendo un saldo a credito in sede di dichiarazione annuale, l’acconto per il 2010 è pari ad un terzo della differenza tra acconto versato e saldo a credito da dichiarazione annuale; l’ammontare dell’acconto dovuto è pari all’88% dell’importo sopra determinato. |
METODO PREVISIONALE | Con questo metodo, la base di riferimento cui applicare l’aliquota dell’88 per cento è rappresentata dall’IVA che si prevede di dover versare per il mese di dicembre (per i contribuenti mensili) ovvero per l’ultimo trimestre (per i contribuenti trimestrali).
Tale metodo, nel caso di previsione non corretta, espone al rischio di sanzioni nel caso in cui l’acconto versato risulti, a consuntivo, inferiore all’88 per cento dell’imposta definitivamente liquidata. |
METODO ANALITICO | In alternativa ai metodi precedenti, l’importo da versare in acconto può essere determinato tenendo conto dell’imposta relativa alle operazioni annotate o che avrebbero dovuto essere annotate nei registri relative al periodo dal 1° al 20 dicembre per i contribuenti mensili ovvero al periodo dal 1° ottobre al 20 dicembre per i contribuenti trimestrali.
In questo caso, l’importo da versare in acconto è pari al 100% dell’Iva risultante dalla liquidazione “straordinaria” effettuata sino al 20/12/2010. Questo metodo, a differenza di quello “previsionale”, non espone il contribuente al rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento insufficiente, una volta liquidata definitivamente l’imposta. |
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In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento di acconto si applica una sanzione amministrativa del 30% della somma non versata oltre gli interessi nella misura del 3%; in questi casi, sarà possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso che consente di ottenere una riduzione delle sanzioni. In particolare la misura della sanzione è pari:
– al 2,5% (1/12 del 30%) qualora il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla scadenza;
– al 3% (1/10 del 30%) qualora il pagamento è effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale la violazione è stata commessa.